1/12 🔥 Un opinionista può ottenere d’urgenza la rimozione di un tweet che lo bolla come “non etico” e lo accusa di apologia di reato? E il giudice può farlo senza sentire la controparte? Il Tribunale di Milano ha appena dato una risposta interessante. #diritto
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2/12 🏛️ Dopo un intervento a @OmnibusLa7, un noto avvocato editorialista viene attaccato su X da Francesca Albanese, relatrice speciale ONU.
Poiché Albanese non ha risposto alla diffida, l'avvocato chiede al giudice la rimozione del post con un ricorso ex art. 700 c.p.p.
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3/12 🏃♂️ Colpo di scena: il Tribunale rigetta subito il ricorso, senza attendere la prova della notifica alla controparte. Motivo? Il principio di economia processuale e di ragionevole durata: se il ricorso appare prima facie infondato, attendere sarebbe inutile. #diritto
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4/12 📑 Nota di colore procedurale: è difficile sostenere che Albanese ignorasse il ricorso. Dal fascicolo risultano 4 autorizzazioni alla consultazione (16/06, 08/07, 21/07, 27/08). Ed ex art. 76 disp att c.p.c., questa cosa la può chiedere solo la controparte o il suo avvocato
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5/12 🗣️ Ed ecco il cuore della decisione: il giudice riconosce che le frasi di Albanese, pur aspre, rientrano nel diritto di critica. Questo può includere toni offensivi, purché non diventi un attacco gratuito alla persona e resti ancorato al fatto oggetto di critica.
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6/12 📏 La critica deve restare funzionale alla disapprovazione, non scadere nell’insulto gratuito. Ma parole dure ≠ automatico sconfinamento. Conta il contesto. Così giornalismo meno etico e apologia di reato vengono letti come giudizio critico, non attacco personale.
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7/12 📱Il Giudice riconosce che sui social network il dibattito è diverso. Nella valutazione della continenza, bisogna tener conto delle "eccentricità delle modalità di esercizio della critica" tipiche di queste piattaforme. Il linguaggio online è spesso più diretto e aspro.
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8/12 🚫 Anche sui social, però, c'è un limite invalicabile: il rispetto dei valori fondamentali della persona. La critica diventa illegittima quando si trasforma in un attacco ad hominem, con commenti "umilianti e ingiustificatamente aggressivi".
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9/12 🧐 Secondo il giudice le espressioni usate da Albanese, pur essendo "caratterizzate da forte asprezza" non sono un attacco personale e gratuito. La critica è rimasta aderente al tema sollevato dall'opinionista ("una questione fortemente divisiva") senza sfociare nell'insulto
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10/12 📝 Il Tribunale, dunque, rigetta il ricorso: manca il fumus boni iuris. Senza presupposti, niente rimozione del post. Nessuna spesa legale liquidata, dato che la controparte non si è costituita.
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11/12 🔔 La vicenda non finisce qui: l’ordinanza del Tribunale di Milano è cautelare e d’urgenza, non definitiva. Può essere impugnata con reclamo. E poi ci sarà il merito. Seguiremo se ci saranno sviluppi su questo caso che tocca i confini della critica online!
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12/12. Come sempre, l'ordinanza è stata reperita sulla Banca Dati di Merito del @minGiustizia, accessibile a tutti i cittadini con SPID, che non si è peritato di anonimizzare la resistente.
Fine 🧵.
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