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🔏 Il diritto alla #privacy può essere neutralizzato dalle azioni del suo stesso titolare? Una recente ordinanza del Tribunale di Milano fa luce sul complesso equilibrio tra protezione dei dati e cronaca nell'era dei social. Analizziamo questo caso giuridico affascinante!


2/17 ⚖️ Un utente, noto su X con uno pseudonimo, viene asseritamente "doxxato" da una giornalista che ne rivela nome, cognome, data e luogo di nascita. Ottiene così un'ordinanza urgente (ex art. 700 c.p.c.) che impone alla giornalista la rimozione del post.


3/18 🗞️ Pochi giorni dopo, una nota testata online, pubblicando un articolo sulla vicenda giudiziaria, rivela di nuovo l'identità e i dati anagrafici dell'utente in questione.


4/18 L'utente, allora, agisce nuovamente in via d'urgenza contro la società titolare della testata, chiedendo: a) La rimozione totale dell'articolo; b) l'inibitoria di ogni ulteriore diffusione dello stesso; c) La pubblicazione del provvedimento sul sito, su Corriere e su X.



5/18 1️⃣Il Tribunale anzitutto chiarisce che nonostante le precisazioni dei legali la richiesta riguarda la rimozione dell’intero articolo, non solo dei dati personali. L’espressione «siccome recante i dati personali» è intesa come causa della richiesta, non come limite oggettivo


6/18 Così qualificata la domanda il Giudice la dichiara inammissibile nella sua richiesta principale (rimozione dell'intero articolo). Accoglierla equivarrebbe a un sequestro della pubblicazione una misura che l'ordinamento, consente solo in casi eccezionali e con rigorosi limiti


7/18 A sostegno, il giudice richiama alcuni precedenti di legittimità e della CEDU, che riconoscono un "rango apicale" alla libertà di stampa quando l'informazione è vera, di interesse pubblico e continente, come nel caso di specie. L'articolo in sé è quindi esercizio di cronaca



8/18 2️⃣ Chiarito che l'articolo non può essere rimosso, il Giudice circoscrive la propria analisi all'unica parte della domanda che può essere esaminata nel merito: la presunta illiceità della diffusione dei dati personali dell'utente (nome, cognome, data e luogo di nascita)


9/18 ⚖️ La richiesta di rimuovere tali dati viene respinta. Difetta, infatti, il periculum in mora, ovvero il pregiudizio imminente e irreparabile. Infatti, la testata li aveva già spontaneamente oscurati prima dell'udienza, non appena notificatole il ricorso.


10/18 Quanto invece alla pretesa sostanziale – l'an della legittimità della pubblicazione dei dati – il Giudice ritiene sia questione attinente alla successiva fase di merito, dove dovranno essere soppesata anche la tesi – brevissimamente richiamata – della resistente.


11/18 3️⃣ Si entra nel cuore critico della decisione. Il Tribunale passa a valutare la richiesta di rimuovere il nome e cognome del ricorrente, gli unici dati che la testata non aveva oscurato nemmeno dopo la notifica del ricorso.


12/18 Sul punto, il Giudice ritiene provato che il ricorrente stesso, unitamente al suo difensore, ha dato «ampia diffusione» alla prima ordinanza ex 700 c.p.p. a lui favorevole, pubblicandone il testo integrale (che conteneva il suo nome e cognome) sul social network X


13/18 Per il Giudice, questa condotta esclude l’interesse a chiedere l’oscuramento dall’articolo dei dati che lo stesso ha pubblicato dopo alla prima ordinanza. Peraltro, il giudice erroneamente riferisce che il ricorrente non ha dato notizia del reclamo (sia detto, non è così)


14/18 Tale condotta viene inquadrata giuridicamente nell'alveo dell'art. 137, co. 3, del #codiceprivacy. Si tratta di «dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico».


15/18 La propalazione del dato da parte dell’interessato fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla riservatezza: la diffusione da parte del titolare è incompatibile con l’aspirazione a mantenerlo privato e ne legittima il trattamento nel diritto di cronaca.


16/18 Il Tribunale chiude l'analisi bollando come "implausibile" la giustificazione del ricorrente di aver condiviso l'articolo della testata prima di leggerlo. Tale affermazione viene ritenuta incompatibile con le competenze vantate dal medesimo.


17/18 Il ricorso viene integralmente respinto in ogni sua parte. Il ricorrente è condannato a rifondere le spese legali per € 7.000. La decisione non è definitiva e potrà essere reclamata (in tutta onestà, vi sono alcuni punti critici, che lo permettono agilmente). Seguiremo


18/18. L'ordinanza de qua è stata reperita sulla banca dati di merito nella titolarità del @minGiustizia, accessibile a tutti i cittadini e ulteriormente da me anonimizzata. Risorsa fondamentale per chiunque si occupi di diritto a livello professionale, scolastico o universitario
