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Sta facendo molto discutere una massima recente in tema di #dirittotributario da parte della Corte di Cassazione. È tratta dall'ordinanza n. 12708/2024 pubblicata il 09/05/2024, 8 pagine. Volete incazzarvi per bene? Guardiamo insieme i fatti di causa, in questo thread 🧵👇 1/8 <a target="_blank" href="https://twitter.com/micheleboldrin/status/1809555960437878976" color="blue">x.com/micheleboldrin…</a>

L'@Agenzia_Entrate notifica a Servizi Tecnici Srl una cartella esattoriale relativa a sanzioni e interessi per il ritardato pagamento degli acconti IRES del 2009. L'importo complessivo richiesto è di €113.349,08. 2/8


"Servizi Tecnici" fornisce impianti per intercettazioni a Procure e Tribunali, e ha contestato la cartella davanti al giudice tributario, sostenendo che il suo ritardo era causato da forza maggiore (mancati pagamenti dello Stato) ai sensi dell'art. 6, co. 5 d.lgs. n. 472/97 3/8


La società vince in 1º grado e appello. L'@Agenzia_Entrate ricorre in Cassazione, perché a suo dire la forza maggiore deve essere un evento imprevisto e irresistibile, cosa che i ritardi nei pagamenti della P.A. non sono. Non riesci a pagare le tasse? E fai un mutuo! 4/8


La Cassazione premette che in tema di sanzioni tributarie la forza maggiore deve essere un evento imprevedibile e irresistibile, tale da annullare completamente la capacità del soggetto di controllare le proprie azioni, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà 5/8


Ed ecco la massima. I ritardi nei pagamenti della P.A. sono ricorrenti e prevedibili. Gli imprenditori devono adottare misure preventive (accantonamenti, mutui) per rispettare gli obblighi fiscali. Nessuna forza maggiore, dunque. Notare l'uso del "purtroppo" eheh 6/8


Del resto l’attività d’impresa è rischiosa e richiede valutazioni preventive sui pagamenti attesi e gli oneri fiscali. Gli imprenditori devono adottare misure per garantire le obbligazioni tributarie anche in caso di ritardi della PA. Non l'hai fatto? E ti perdi il ricorso! 7/8


E infatti... 8/8
